06 ottobre 2006

Educatamente, me ne fotto anch'io

(Riproduzione di articoli di riviste o giornali)

1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

(via Fratelli d'Italia)

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